Capo II

Art. 34

(L) Legalizzazione di fotografie

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Legalizzazione di fotografie 1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. 2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
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(L) Legalizzazione di fotografie (Art. 34 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo B).) — Testo vigente | Portale Normativo