Capo II

Art. 35

(L-R) Documenti di identità e di riconoscimento

In vigore dal 7 mar 2001
(L-R) Documenti di identità e di riconoscimento 1. (R) 2. (R) 3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-35

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(L-R) Documenti di identità e di riconoscimento (Art. 35 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo B).) — Testo vigente | Portale Normativo