Capo II
Art. 35
(L-R) Documenti di identità e di riconoscimento
In vigore dal 7 mar 2001
(L-R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. (R)
2. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-35