Capo IIISez. III

Art. 43

(L-R) Accertamenti d'ufficio

In vigore dal 7 mar 2001
(L-R) Accertamenti d'ufficio 1. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 3. 4. 5. 6.
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(L-R) Accertamenti d'ufficio (Art. 43 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo B).) — Testo vigente | Portale Normativo