Art. 6
Sostituzione dell'articolo 9 della legge n. 317 del 1986
In vigore dal 8 feb 2001
1. L' della citata legge n. 317 del 1986 è sostituito dal seguente:
" (Differimento della messa in vigore di regole tecniche). - 1. La regola tecnica non può essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell', di seguito "data di notifica.
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non può essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all', comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all', comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'articolo 249 del Trattato, la regola tecnica può essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-6