Art. 3

Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986

In vigore dal 8 feb 2001
1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l', è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge. 2. La presente legge non si applica: a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I; b) ai servizi di radiodiffusione sonora; c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all', lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE; d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE; e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II; f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati; g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo