Art. 3
Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986
In vigore dal 8 feb 2001
1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l', è inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all', lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;
d) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE;
e) alle regole relative ai servizi concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari del tipo di quelli indicati nell'allegato II;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole relative ai servizi emanate dai o per i mercati regolamentati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-3