Art. 7

Disposizioni aggiuntive

In vigore dal 8 feb 2001
1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l', sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis (Adempimenti procedurali). - 1. Ai fini dell'applicazione dell', l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all', commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all', comma 1, nonché del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo. 2. Se durante il periodo di cui all', comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinché formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Se durante il periodo di cui all', comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. 4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. 5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4. 6. Se durante il periodo di cui all', comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell', commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'. 7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare. 8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all', commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea. Art. 9-ter (Esclusione di adempimenti). - 1. L' , commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l' non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che: a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi; b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunità; c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti; d) applicano l', paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. 2. L' non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all', comma 1, lettera m), numero 3). 3. L', commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all', comma 1, lettera m), numero 2).".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-7

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