Art. 4
Modificazioni all'articolo 5 della legge n. 317 del 1986
In vigore dal 8 feb 2001
1. L' della citata legge n. 317 del 1986 è modificato come segue:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito;
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente;
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione;
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo è stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti è sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell', comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano;
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia;
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.";
d) il comma 6 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-4