Art. 9
Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986
In vigore dal 8 feb 2001
2. Alla citata legge n. 317 del 1986 sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
"Allegato I Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a)
1. Servizi non forniti "a distanza.
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. Servizi non forniti "per via elettronica.
2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti.
2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale;
b) servizi telefax/telex;
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
d) consulto medico per telefono/telefax;
e) consulenza legale per telefono/telefax;
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all', lettera a), della direttiva 89/552/CEE;
b) servizi di radiodiffusione sonora;
c) teletesto (televisivo).
Allegato II Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e).
1. Servizi d'investimento.
2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione.
3. Servizi bancari.
4. Operazioni relative ai fondi di pensione.
5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo;
b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE;
c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
all' della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-9