Art. 9

Aggiunta di allegati alla legge n. 317 del 1986

In vigore dal 8 feb 2001
2. Alla citata legge n. 317 del 1986 sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: "Allegato I Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a) 1. Servizi non forniti "a distanza. Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 2. Servizi non forniti "per via elettronica. 2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. 2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti. 2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: a) servizi di telefonia vocale; b) servizi telefax/telex; c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax; d) consulto medico per telefono/telefax; e) consulenza legale per telefono/telefax; f) marketing diretto per telefono/telefax. 3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto): a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all', lettera a), della direttiva 89/552/CEE; b) servizi di radiodiffusione sonora; c) teletesto (televisivo). Allegato II Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e). 1. Servizi d'investimento. 2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione. 3. Servizi bancari. 4. Operazioni relative ai fondi di pensione. 5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. Tali servizi comprendono in particolare: a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo; b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE; c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all' della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427#art-9

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