Art. 11
Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP
In vigore dal 30 mar 2000
Abolizione della compartecipazione dei comuni
e delle province al gettito IRAP
1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.
2. Conseguentemente sono rideterminate le quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna regione e soppresse dall'.
3. Con la stessa decorrenza alle province ed ai comuni vengono assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione IRAP per l'anno 1998, incrementata del tasso programmato d'inflazione per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali - capitolo 1601 - unità previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, opportunamente integrato.
4. Le modalità di invio al Ministero dell'interno delle notizie relative al gettito di cui al comma 1, spettante alle singole province ed ai singoli comuni, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-11