Art. 14
Provvedimenti di attuazione
In vigore dal 30 mar 2000
1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall' del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-14