Art. 10

Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento

In vigore dal 30 mar 2000
Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento 1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-10

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