Art. 15
Norme di coordinamento
In vigore dal 30 mar 2000
1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Bindi, Ministro della sanità
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-15