Art. 6
Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite
In vigore dal 1 gen 2007
(Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all', comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-6