Art. 4
Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine
In vigore dal 30 mar 2000
1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell', comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56#art-4