Art. 23
In vigore dal 19 apr 2000
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-23