Art. 22

In vigore dal 19 apr 2000
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-22

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Art. 22 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. — Testo vigente | Portale Normativo