Art. 26
In vigore dal 19 apr 2000
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1999
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bindi, Ministro della sanità
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Russo Jervolino, Ministro dell'interno Micheli, Ministro dei lavori pubblici
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-26