Art. 25
In vigore dal 19 apr 2000
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-19;528#art-25