Titolo I
Art. 5
Direttori degli istituti
In vigore dal 18 dic 1999
1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato secondo le modalità previste nello statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore può stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Tale misura è aggiornabile con le modalità indicate nello statuto.
3. Il direttore può stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con università e relativi dipartimenti e con enti pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.
4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed è responsabile dell'attività dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.
5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-5