Titolo I
Art. 6
Entrate
In vigore dal 18 dic 1999
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all', comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.
2. Al fine di premiare la competitività degli istituti, il consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.
3. Il patrimonio del Consiglio è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.
4. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-6