Titolo I
Art. 9
Norme transitorie e finali
In vigore dal 18 dic 1999
1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei regolamenti di cui all' sono soppressi tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano dall'incarico i direttori degli stessi.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso e il personale è trasferito nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.
4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalità, secondo modalità stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalità, è inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all', comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.
6. Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, può, a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianità di servizio maturata.
7. Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal Consiglio, il 50 per cento dei posti è riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui all'allegato I con più di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalità.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al trattamento economico del personale, nonché quelle relative alle attività istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l', comma 43, della legge n. 549 del 1995.
10. Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-9