Titolo I

Art. 1

Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

In vigore dal 18 dic 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Ritenuta la necessità di procedere al riordino del sistema della ricerca e sperimentazione in agricoltura; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all' della citata legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 1. È istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio. 2. Il Consiglio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero. 3. Il Consiglio è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-1

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