Titolo I
Art. 3
Finalità e attività
In vigore dal 18 dic 1999
1. Nei settori di cui all', comma 1, il Consiglio, attraverso i suoi istituti:
a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria.
3. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, che svolge attività di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454#art-3