Titolo VI›Capo I
Art. 41
In vigore dal 1 gen 2006
1. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all' della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all', comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all' del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-41