Titolo VI›Capo I
Art. 45
In vigore dal 7 nov 1999
1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-45