Titolo VICapo I

Art. 46

Disposizioni finali

In vigore dal 1 gen 2006
1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall' del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. 2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. I decreti di cui all', commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Fino all'anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall', comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanità Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Note all'articolo

  • L'errata corrige in G.U. 23/2/2000, n. 44 ha disposto che al comma 2 del presente articolo "dove e' scritto: "...di cui all'articolo 8...", leggasi: "...di cui all'articolo 6..."".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368#art-46

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