Art. 5

Informazione dei lavoratori

In vigore dal 28 feb 2000
1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-5

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