Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 28 feb 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli , nonché gli allegati A e B; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157; Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 maggio 1999; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'. 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo