Art. 3

Obblighi dell'armatore

In vigore dal 28 feb 2000
1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del coman- dante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2. In particolare, l'armatore: a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati; b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene; c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori; d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III; e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV; f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo; g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto; h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-3

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