Art. 4
Requisiti di sicurezza e di salute
In vigore dal 28 feb 2000
1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-4