Art. 10
Entrata in vigore
In vigore dal 28 feb 2000
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
De Castro, Ministro per le politiche agricole
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-10