Art. 10 · Entrata in vigore

Art. 10

10 / 10

Entrata in vigore

In vigore dal 28 feb 2000
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Castro, Ministro per le politiche agricole Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298#art-10