Art. 16

In vigore dal 10 ott 2000
1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell', nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell' della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati: a) gli della legge 17 ottobre 1967, n. 977; b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanità Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarietà sociale Piazza, Ministro per la funzione pubblica Balbo, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-16

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