DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 36·4 gennaio 1971

Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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