Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA · n. 36
Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
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