Art. 4
In vigore dal 10 ott 2000
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanità
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro per gli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bellillo, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;262#art-4