Art. 4

In vigore dal 10 ott 2000
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c). 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati: a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977; b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Veronesi, Ministro della sanità De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro per gli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarietà sociale Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;262#art-4

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