Art. 1

In vigore dal 10 ott 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l', comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, è sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione. 6. L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;262#art-1

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