Art. 3
In vigore dal 10 ott 2000
1. All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" è sostituita dalla seguente: "Mansioni";
b) la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici è sostituita dalla seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.";
c) la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici è sostituita dalla seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43) ";
d) al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 è premesso il seguente periodo: "Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.";
e) al punto II, il numero 7) è sostituto dal seguente: "7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.";
f) al punto II, il numero 13) è soppresso;
g) al punto II, il numero 27) è sostituito dal seguente: "27.
Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.";
h) al punto II, il numero 33) è sostituito dal seguente: "33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.";
i) al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi" sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;262#art-3