Art. 14
In vigore dal 23 ott 1999
1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli , comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli ; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli , comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall', comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall', comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli ; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-14