Art. 3
In vigore dal 23 ott 1999
1. L' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
". - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minorì', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-3