Art. 3

In vigore dal 23 ott 1999
1. L' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: ". - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minorì', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo