Art. 5
In vigore dal 23 ott 1999
1. L' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:
". - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-5