Art. 10

In vigore dal 23 ott 1999
1. L' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente: ". - 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17. 2. Con il termine ''nottè' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-10

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