Art. 2
In vigore dal 23 ott 1999
1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente: "bambino".
2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-2