Art. 16
16 / 16In vigore dal 10 ott 2000
1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell', nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell' della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all'abrogazione dell' della legge n. 977 del 1967, e della lettera c).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a) gli della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432..
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanità
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Balbo, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;345#art-16