Capo I

Art. 4

In vigore dal 2 ott 1999
1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-4

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Art. 4 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo