Capo I

Art. 6

In vigore dal 2 ott 1999
1. È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, semprechè tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-6

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Art. 6 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo