Capo I
Art. 6
In vigore dal 2 ott 1999
1. È consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, semprechè tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-6