Capo II
Art. 8
In vigore dal 2 ott 1999
1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.
3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
9. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.
10. Salvo i casi previsti dall', è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-8