Capo II

Art. 8

In vigore dal 2 ott 1999
1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento. 2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede. 3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente. 4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento. 5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd. 6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto. 7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo. 8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente. 9. Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento. 10. Salvo i casi previsti dall', è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-8

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Art. 8 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo