Capo I

Art. 3

In vigore dal 2 ott 1999
1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi. 2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti: per il platino, 950, 900 e 850 millesimi; per il palladio, 950 e 500 millesimi; per l'oro, 750, 585, 375 millesimi; per l'argento, 925 e 800 millesimi. 3. È ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2. 4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi: a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi. 5. Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall', di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo