Capo I
Art. 4
4 / 30In vigore dal 2 ott 1999
1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251#art-4