Art. 14

E s c l u s i o n i

In vigore dal 9 lug 1999
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che: 1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi; 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; 3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo